COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 85 del 20/3/2002 – pubbl. su www.crcalabria.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara: COMPRENSORIO ALTO MESIMA – BIVONGI del 17.3.2002

COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 85 del 20/3/2002 - pubbl. su www.crcalabria.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara: COMPRENSORIO ALTO MESIMA - BIVONGI del 17.3.2002 Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che al 10° del primo tempo, subito dopo la rete del pareggio siglata dalla società Bivongi, l’arbitro veniva aggredito verbalmente dal sig. Schinello Micuccio, allenatore e giocatore della società Comprensorio Alto Mesima; - che, dopo averlo ammonito, provvedeva ad espellere il predetto calciatore Schinello Micuccio, viste le reiterate proteste; - che all’atto dell’espulsione, il giocatore Schinello Micuccio colpiva con un pugno al volto l’arbitro, facendolo cadere violentemente per terra; - che a seguito del colpo ricevuto, l’arbitro rimaneva in evidente stato confusionale e sanguinante dal naso, e veniva accompagnato negli spogliatoi non essendo più in grado di continuare a dirigere la gara che, pertanto, veniva sospesa; - che l’arbitro poteva poi abbandonare lo stadio senza ulteriori problemi, anche per la fattiva collaborazione prestata dai dirigenti della squadra locale; ritenuto che la gara non ha avuto regolare svolgimento oltre che per il comportamento dell’allenatore e calciatore Schinello, anche per la responsabilità oggettiva della società Comprensorio Alto Mesima; visto l’art. 12 punto 1 e 14 punto 1 comma g) del C.G.S.; delibera 1. squalificare fino al 20 MARZO 2006 il Sig. SCHINELLO MICUCCIO, allenatore e giocatore della società COMPRENSORIO ALTO MESIMA; 2. infliggere alla società COMPRENSORIO ALTO MESIMA la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 2;
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