COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 98 del 24/04/2002 – pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo Gara: GARIBALDINA – ISONZO CALCIO del 21.4.2002

COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 98 del 24/04/2002 - pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo Gara: GARIBALDINA - ISONZO CALCIO del 21.4.2002 Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che al 44° del secondo tempo il giocatore Aristodemo Luigi (Garibaldina) mentre abbandonava il campo di gioco a seguito del provvedimento di espulsione per atto di violenza contro un giocatore avversario a gioco fermo, colpiva con un pugno il giocatore Aroma Gennaro (Isonzo Calcio) precedentemente sostituito; - che il citato Aroma Gennaro reagiva all’atto di violenza e colpiva con calci e pugni il giocatore avversario; - che, a questo punto, si creava una rissa generale alla quale partecipavano quasi tutti i giocatori di entrambe le squadre; - che l’arbitro fra i giocatori che si colpivano con calci, pugni e spintoni riconosceva senza ombra di dubbio i giocatori Peronace Michele, Colosimo Tommaso, Marasco Natale Cristian, Aristodemo Luigi, Grandinetti Giancarlo Roberto, Chiodo Giancarlo, Bevilacqua Diego e Marasco Raffaele tutti appartenenti alla società Garibaldina e Nisticò Enrico, Serafino Erich, La Penna Salvatore, Aroma Gennaro, Alì Davide, Arone Diego, Colacione Giuseppe e Mazzocca Rosario, della società Isonzo Calcio; - che nel frattempo due sostenitori della società Garibaldina entravano in campo dopo aver scavalcato la rete di recinzione ed insieme al custode del campo medesimo ed a due propri giocatori, Marasco Natale Cristian e Colosimo Tommaso i quali dopo aver “buttato a terra” un giocatore avversario, lo colpivano con sputi, pugni in testa e calci nello stomaco; - che l’arbitro, constatata l’impossibilità di far riprendere la gara, la considerava definitivamente chiusa; considerato che la gara non ha avuto regolare svolgimento ancorchè per il diretto comportamento dei suddetti giocatori e sostenitori, identificati e non, anche per la responsabilità oggettiva delle due società; visto l’art. 12 punto 2, 13 commi b) e c) e 9 comma f) del C.G.S.; delibera 1. infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2 alle società GARIBALDINA ed ISONZO CALCIO; 2. infliggere alle società GARIBALDINA e ISONZO CALCIO l’ammenda di €. 155,00; 3. squalificare per DUE GIORNATE effettive di gara, con decorrenza immediata, il campo di gioco della società GARIBALDINA; 4. squalificare per OTTO GARE il giocatore ARISTODEMO LUIGI (GARIBALDINA); 5. squalificare per SEI GARE i giocatori MARASCO NATALE CRISTIAN e COLOSIMO TOMMASO (GARIBALDINA); 6. squalificare per CINQUE GARE il giocatore AROMA GENNARO (ISONZO CALCIO); 7. squalificare per TRE GARE i giocatori PERONACE Michele, GRANDINETTI Giancarlo Roberto, CHIODO Giancarlo, BEVILACQUA Diego e MARASCO Raffaele (GARIBALDINA), nonché i giocatori NISTICO’ Enrico, SERAFINO Erich, LAPENNA Salvatore, ALI’ Davide, ARONE Diego, COLACIONE Giuseppe e MAZZOCCA Rosario (ISONZO CALCIO).
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