COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 100 DEL 2/05/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara: SALICE – REAL ARCHI del 14.04.2002

COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 100 DEL 2/05/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara: SALICE – REAL ARCHI del 14.04.2002 Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al C. U. n° 96; letti gli atti ufficiali ed il reclamo della società Salice con il quale viene chiesto irrogarsi alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara per avere la società Real Archi fatto svolgere dal 42° minuto del secondo tempo, a seguito dell’allontanamento dal campo di gioco del guardalinee di parte designato, le funzioni al sig. Frangipane Giuseppe benche’ tesserato come allenatore per la citata società; accertato che il suddetto sig. Frangipane risulta, a tutt’oggi, tesserato sia in qualita’ di allenatore che di dirigente della societa’ Real Archi; Rilevato che, nella fattispecie, il sig. Frangipane Giuseppe aveva titolo a svolgere legittimamente le funzioni di guardalinee, giusto il dettato dell’art. 63 delle N.O.I.F. che così recita: “Quando non si è prevista la designazione di guardalinee ufficiali, le società sono tenute a porre a disposizione dell’arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore o un tecnico tesserato” ... omissis…: che al 35° minuto del secondo tempo, a seguito di uno scontro di giuoco fra due giocatori appartenenti alle due società, “si verificavano tafferugli sul terreno di giuoco che coinvolgevano i giuocatori tutti e parte del pubblico entrato dal cancello forzato”; che, durante i tafferugli il sig. Giunco Andrea, dirigente con funzioni di guardalinee per la società Real Archi, colpiva ripetutamente con l’asta della bandierina giuocatori e dirigenti della squadra avversaria; Delibera 1. Revocare il provvedimento di sospensione cautelare adottato nei confronti del sig. Giunco Andrea dirigente della società Real Archi; 2. Inibire fino al 31 DICEMBRE 2002 il sig. GIUNCO ANDREA dirigente della società REAL ARCHI; 3. Infliggere alla società REAL ARCHI l’ammenda di €. 250,00; 4. Infliggere alla società SALICE l’ammenda di €. 150,00; 5. Rigettare il reclamo proposto dalla societa’ Salice e addebitare dal conto la relativa tassa; 6. Pubblicare il risultato della gara: SALICE - REAL ARCHI = 2 - 2-
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