COMITATO REGIONALE CALABRIA – Campionato di Prima categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 115 del 5/6/2002 – pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo Gara Play out: NUOVA FILADELFIA – MONASTERACE dell’1.6.2002

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Campionato di Prima categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 115 del 5/6/2002 - pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo Gara Play out: NUOVA FILADELFIA - MONASTERACE dell’1.6.2002 Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che al 37° del primo tempo, a seguito dell’espulsione di un giocatore della società Monasterace, “tutta la squadra” accerchiava l’arbitro che veniva spinto e strattonato violentemente dal capitano, Tassone Giuseppe, insieme ad altri propri compagni che nel frattempo si erano tolti la maglia per non essere riconosciuti dall’arbitro stesso; - che l’arbitro fra i suddetti giocatori riconosceva, senza ombra di dubbio, Lucà Francesco, Zannino Nicola e Siciliano Nicola i quali lo spingevano e gli strappavano la maglia impedendogli, così, di estrarre i cartellini dal taccuino per notificare il provvedimento di espulsione; - che nel frattempo si avvicinava all’arbitro il dirigente accompagnatore ufficiale della società Monasterace, Papallo Giovanbattista, che lo colpiva con un calcio alla gamba destra provocandogli forte dolore tanto da impedirgli di poggiare il piede per terra; - che l’arbitro, a questo punto, vista l’impossibilità di espellere i suddetti giocatori ed in considerazione che qualora avesse potuto adottare i relativi provvedimenti disciplinari nei confronti degli stessi, la società Monasterace sarebbe rimasta in campo con un numero di giocatori inferiore a quello consentito dal Regolamento per poter proseguire la gara (nel corso della stessa era già stato espulso un altro calciatore) ed anche a causa del forte dolore alla gamba destra che gli impediva di proseguire nella regolare direzione dell’incontro, lo considerava definitivamente concluso; - che subito dopo il triplice fischio di chiusura da parte dell’arbitro, il giocatore Tassone Giuseppe spintonava con le mani e tentava di aggredire l’arbitro stesso, mentre il giocatore Lucà Francesco gli tirava il pallone in faccia e Zannino Nicola tentava di aggredirlo (Rapporto C.d.c.); letto il reclamo fatto pervenire dalla società Monasterace; ritenuto che la gara non ha avuto regolare svolgimento oltre che per la diretta responsabilità dei calciatori Tassone, Lucà, Zannino e Siciliano, nonché del dirigente Papallo, anche per la responsabilità oggettiva della società Monasterace; visto l’art. 12 punto 1, 13 punto 1 comma b) e 14 punto 1 commi e) ed f) del C.G.S.; delibera 1. infliggere alla società MONASTERACE la punizione sportiva di perdita di gara col punteggio di 0-2 2. infliggere alla società MONASTERACE l’ammenda di €. 155,00; 3. inibire fino al 5 GIUGNO 2007 il dirigente PAPPALLO GIOVANBATTISTA, della società MONASTERACE; 4. squalificare fino al 30 GIUGNO 2003 il giocatore TASSONE GIUSEPPE (MONASTERACE); 5. squalificare fino al 30 GIUGNO 2004 il giocatore LUCA’ FRANCESCO (MONASTERACE); 6. squalificare fino al 5 MARZO 2003 il giocatore ZANNINO NICOLA (MONASTERACE), 7. squalificare fino al 31 DICEMBRE 2002 il giocatore SICILIANO NICOLA (MONASTERACE); 8. rigettare il reclamo ed addebitare dal conto della società Monasterace la relativa tassa; 9. fare obbligo alla società Monasterace di tenere indenne l’arbitro dei danni subiti, se richiesti.
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