COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 36 DEL 29/10/2001 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 04 della Società U.S. MONTEPAONE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 27 dell’11.10.2001 (ammenda di £ 800.000; diffida del campo di giuoco; squalifica calciatore SPANO’ ALDO fino al 30 APRILE 2002).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 36 DEL 29/10/2001 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 04 della Società U.S. MONTEPAONE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 27 dell’11.10.2001 (ammenda di £ 800.000; diffida del campo di giuoco; squalifica calciatore SPANO’ ALDO fino al 30 APRILE 2002).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato
che dal rapporto dell’arbitro risulta in maniera chiara ed in equivoca che i fatti ascritti al calciatore Spanò Aldo ed alla ricorrente si sono svolti con le modalità accertate dal Giudice Sportivo e, in definitiva, confermate nel ricorso;
che tuttavia, la sanzione appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità di svolgimento dei fatti:
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore SPANO’ ALDO fino al 10 MARZO 2002; riduce l’ammenda a £ 400.000; conferma la diffida del campo di giuoco.
dispone non addebitarsi la tassa su conto della reclamante.
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