COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 36 DEL 29/10/2001 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 04 della Società U.S. MONTEPAONE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 27 dell’11.10.2001 (ammenda di £ 800.000; diffida del campo di giuoco; squalifica calciatore SPANO’ ALDO fino al 30 APRILE 2002).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 36 DEL 29/10/2001 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 04 della Società U.S. MONTEPAONE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 27 dell’11.10.2001 (ammenda di £ 800.000; diffida del campo di giuoco; squalifica calciatore SPANO’ ALDO fino al 30 APRILE 2002). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che dal rapporto dell’arbitro risulta in maniera chiara ed in equivoca che i fatti ascritti al calciatore Spanò Aldo ed alla ricorrente si sono svolti con le modalità accertate dal Giudice Sportivo e, in definitiva, confermate nel ricorso; che tuttavia, la sanzione appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità di svolgimento dei fatti: P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore SPANO’ ALDO fino al 10 MARZO 2002; riduce l’ammenda a £ 400.000; conferma la diffida del campo di giuoco. dispone non addebitarsi la tassa su conto della reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it