COMITATO REGIONALE CALABRIA – COMUNICATO UFFICIALE N° 42 DEL 12/11/2001 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 07 della Società RENDE F.C. (Matr. 68147) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 29 del 18.10.2001 (gara Cutro = Rende F.C. del 30.10.2001)

COMITATO REGIONALE CALABRIA - COMUNICATO UFFICIALE N° 42 DEL 12/11/2001 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 07 della Società RENDE F.C. (Matr. 68147) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 29 del 18.10.2001 (gara Cutro = Rende F.C. del 30.10.2001) La Commissione letti gli atti ufficiali ed il reclamo; Rileva Il reclamo è viziato di inammissibilità perché, in violazione dell’art. 42 punto 6 del C.G.S., non è provato l’invio di copia del reclamo alla controparte A.S. CUTRO a mezzo dell’allegata attestazione (ricevuta raccomandata o equipollente) della ricezione di detta copia; P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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