COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 45 DEL 19/11/2001 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 15 della Società A.S.C. GIOIOSA (Matr. 13140) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 38 pubblicato il 31.10.2001 (Ammenda di £ 1.000.000 e DIFFIDA campo di giuoco).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 45 DEL 19/11/2001 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 15 della Società A.S.C. GIOIOSA (Matr. 13140) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 38 pubblicato il 31.10.2001 (Ammenda di £ 1.000.000 e DIFFIDA campo di giuoco). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che dal rapporto dell’arbitro e dell’assistente arbitrale risulta in maniera chiara ed in equivoca che I fatti individuati dal Giudice Sportivo e descritti nel C. U. n. 38 del 31.10.2001 devono considerarsi accertati sia quanto all’entità sia quanto alla gravità; considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa. COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002
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