COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 49 DEL 03/12/2001 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 16 della Società A.C. NUOVA MOLOCHIESE (Matr. 610595)) avverso la regolarità della gara Amatese = Nuova Molochiese (3 – 2) del 04.11.2001 per presunta posizione irregolare dei calciatori: Mastroianni Giuseppe, nato 11.02.1986; Barreca Domenico, nato 08.06.1986; Abramo Pietro, nato 22.03.1986

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 49 DEL 03/12/2001 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 16 della Società A.C. NUOVA MOLOCHIESE (Matr. 610595)) avverso la regolarità della gara Amatese = Nuova Molochiese (3 – 2) del 04.11.2001 per presunta posizione irregolare dei calciatori: Mastroianni Giuseppe, nato 11.02.1986; Barreca Domenico, nato 08.06.1986; Abramo Pietro, nato 22.03.1986 LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che il reclamo è inammissibile poiché in violazione dell’art. 42, punto 6, del C.G.S. la società ricorrente non ha allegato la ricevuta di spedizione di copia del reclamo alla controparte; P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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