COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 54 DEL 10/12/2001 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 27 della Società S.S. TAVERNESE (Matr. 79014) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 43 pubblicato il 15.11.2001 (squalifica allenatore D’ACRI Francesco fino 14 gennaio 2002).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 54 DEL 10/12/2001 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 27 della Società S.S. TAVERNESE (Matr. 79014) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 43 pubblicato il 15.11.2001 (squalifica allenatore D’ACRI Francesco fino 14 gennaio 2002). LA COMMISSIONE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo. Rilevato · che i fatti addebitati all’allenatore della S.S. Tavernese D’ACRI Francesco non possono essere posti in dubbio in quanto riportati dall’arbitro in rapporto in modo preciso e circostanziato; · che la sanzione irrogata appare congrua ed adeguata. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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