COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 61 DEL 08/01/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 24 della Società U.S. SAN CALOGERO ( Matr. 64438) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 46 pubblicato il 22.11.2001 (inibizione dirigenti BERTUCCIO Nicola e VENTRICI Antonio fino 30.06.2002; squalifica calciatori RANIELI Vincenzo fino 12.12.2001 e VENTRICE Francesco fino 07.02.2002; ammenda di £ 800.000)
COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 61 DEL 08/01/2002
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 24 della Società U.S. SAN CALOGERO ( Matr. 64438)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 46 pubblicato il 22.11.2001 (inibizione dirigenti BERTUCCIO Nicola e VENTRICI Antonio fino 30.06.2002; squalifica calciatori RANIELI Vincenzo fino 12.12.2001 e VENTRICE Francesco fino 07.02.2002; ammenda di £ 800.000)
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante
sentito l’arbitro a chiarimenti
R I L E V A
Nell’odierna seduta l’arbitro ha confermato puntualmente i fatti narrati nel rapporto.
In particolare ha affermato – senza manifestare alcun dubbio – che i dirigenti Nicola BERTUCCIO e Antonio VENTRICI, nonché i calciatori Vincenzo RANIELI e Francesco VENTRICE si sono resi protagonisti dei fatti loro addebitati.
Considerato che gli episodi ascritti sono tali – anche per il contesto durante il quale si sono verificati e le conseguenze che hanno prodotto (una rissa tra calciatori in campo e intemperanze del pubblico presente) – da giustificare le sanzioni comminate.
Considerato da ultimo che – per tali ragioni – anche l’ammenda appare congrua ai fatti ascritti.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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