COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 61 DEL 08/01/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 25 della Società COMPRENSORIO ALTO MESIMA (Matr. 610528) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 46 pubblicato il 22.11.2001 (Inibizione dirigente SUFRA Rocco fino 21.7.2002).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 61 DEL 08/01/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 25 della Società COMPRENSORIO ALTO MESIMA (Matr. 610528) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 46 pubblicato il 22.11.2001 (Inibizione dirigente SUFRA Rocco fino 21.7.2002). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il reclamante R I L E V A T O che i fatti addebitati al SUFRA’ non integrano gli estremi del tentativo di aggressione ai danni dell’arbitro; che al SUFRA’ può essere addebitato esclusivamente un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro; che pertanto appare conforme a giustizia ridurre la sanzione irrogata fino a tutto il 31 gennaio 2002; P.Q.M. riduce la squalifica del dirigente SUFRA’ Rocco fino a tutto il 31 GENNAIO 2002; dispone accreditarsi la tassa reclamo
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