COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 61 DEL 08/01/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 25 della Società COMPRENSORIO ALTO MESIMA (Matr. 610528) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 46 pubblicato il 22.11.2001 (Inibizione dirigente SUFRA Rocco fino 21.7.2002).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 61 DEL 08/01/2002
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 25 della Società COMPRENSORIO ALTO MESIMA (Matr. 610528)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 46 pubblicato il 22.11.2001 (Inibizione dirigente SUFRA Rocco fino 21.7.2002).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito il reclamante
R I L E V A T O
che i fatti addebitati al SUFRA’ non integrano gli estremi del tentativo di aggressione ai danni dell’arbitro;
che al SUFRA’ può essere addebitato esclusivamente un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro;
che pertanto appare conforme a giustizia ridurre la sanzione irrogata fino a tutto il 31 gennaio 2002;
P.Q.M.
riduce la squalifica del dirigente SUFRA’ Rocco fino a tutto il 31 GENNAIO 2002;
dispone accreditarsi la tassa reclamo
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