COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 61 DEL 08/01/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 40 della Società POL. SPILINGA (Matr. 610621) avverso la regolarità della gara Real Francica = Spilinga (6 – 2) del 18.11.2001 per presunta posizione irregolare dei calciatori BRUNO Michelangelo, nato 10.05.1977 e PALMISANO Francesco, nato 26.06.1975.

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 61 DEL 08/01/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 40 della Società POL. SPILINGA (Matr. 610621) avverso la regolarità della gara Real Francica = Spilinga (6 – 2) del 18.11.2001 per presunta posizione irregolare dei calciatori BRUNO Michelangelo, nato 10.05.1977 e PALMISANO Francesco, nato 26.06.1975. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; acquisiti i tabulati dell’Ufficio Tesseramenti; rilevato che i calciatori Bruno Michelangelo e Palmisano Francesco alla data della disputa della gara risultavano tesserati per la Società Real Francica; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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