COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 63 DEL 14/01/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 42 della Società G.S. ANTONIMINA (Matr. 71539) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 57 del 20.12.2001 (ripetizione gara Antonimia = Guardavalle dell’8.12.2001; squalifica calciatori GREGORI Domenico e FAZZARI Nicola per TRE gare; ammenda di £. 300.000)

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 63 DEL 14/01/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 42 della Società G.S. ANTONIMINA (Matr. 71539) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 57 del 20.12.2001 (ripetizione gara Antonimia = Guardavalle dell’8.12.2001; squalifica calciatori GREGORI Domenico e FAZZARI Nicola per TRE gare; ammenda di £. 300.000) LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVATO - che le deduzioni della reclamante non trovano riscontro nel rapporto arbitrale che costituisce, pur sempre, nei procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento della gara al comportamento dei sostenitori, nonché alla regolarità della disputa sportiva, fonte di prova privilegiata; - che le prove richieste non possono essere accolte in relazione a quanto previsto dall’art. 31 del C.G.S. RITENUTO - che nessuna censura merita il provvedimento del G.S. rilevandosi del tutto ingiustificata la decisione dell’arbitro di proseguire fittiziamente l’incontro in assenza di una reale situazione di pericolo, tale da non consentire il proseguo della direzione in piena indipendenza ed autonomia; - che la sanzione inflitta alla società non è impugnabile ai sensi dall’art. 41, punto 3, lettera d) del C.G.S.; - che i fatti addebitati al calciatore FAZZARI Nicola non possono essere esclusi essendo questi presente sul terreno di giuoco sin dall’inizio dell’incontro; - che la sanzione a carico di Gregori Domenico appare congrua in relazione ai fatti addebitati; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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