COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 63 DEL 14/01/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 44 della Società U.S. CAPIZZAGLIE (Matr. 65196) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 57 del 20.12.2001 (inibizione dirigente BUTERA Giancarlo fino 19.04.2002)

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 63 DEL 14/01/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 44 della Società U.S. CAPIZZAGLIE (Matr. 65196) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 57 del 20.12.2001 (inibizione dirigente BUTERA Giancarlo fino 19.04.2002) LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il Presidente della società reclamante; ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed in equivoca che il dirigente Butera Giancarlo si è reso responsabile di comportamento reiteratamente offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara, nonché di aver lanciato la bandierina verso l’arbitro in segno di protesta: considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it