COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 63 DEL 14/01/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 45 della Società A.S. REAL PELLEGRINA (Matr. 610277) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 60 del 03.01.2002 (ammenda di 413,17 €; squalifica campo di gioco per DUE giornate; squalifica calciatore MESSINA Giuseppe per QUATTRO gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 63 DEL 14/01/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 45 della Società A.S. REAL PELLEGRINA (Matr. 610277) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 60 del 03.01.2002 (ammenda di 413,17 €; squalifica campo di gioco per DUE giornate; squalifica calciatore MESSINA Giuseppe per QUATTRO gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il dirigente delegato società reclamante; ritenuto che alla stregua di quanto riportato nel rapporto arbitrale i fatti ascritti al calciatore Messina Giuseppe per la loro natura ed entità vanno diversamente sanzionati che appare conforme a giustizia mantenere l’ammenda inflitta alla Società in 300,00 €, nonché ridurre a una giornata la squalifica del campo di giuoco; P.Q.M. in accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore MESSINA Giuseppe a TRE GARE, riduce altresì la squalifica del campo di giuoco ad UNA GIORNATA, nonché l’ammenda a 300,00 €. dispone accreditarsi la tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it