COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 63 DEL 14/01/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 46 della Società COMPRENSORIO ALTO MESIMA ( Matr. 610528)) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 50 del 06.12.2001 (squalifica calciatore SCHINELLO Micuccio fino 05.03.2002).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 63 DEL 14/01/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 46 della Società COMPRENSORIO ALTO MESIMA ( Matr. 610528)) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 50 del 06.12.2001 (squalifica calciatore SCHINELLO Micuccio fino 05.03.2002). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito un dirigente della società reclamante; RILEVATO che il reclamo è inammissibile poiché trasmesso oltre i termini previsti dall’art. 42, punto 5, del C.G.S. e, peraltro, sottoscritto da dirigente non delegato; P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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