COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 21/01/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE IMPUGNAZIONE n. 01 del Presidente del Comitato Regionale Calabria del provvedimento di inibizione assunto dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Cosenza nei confronti del Sig. BIAGIO AURELIO, dirigente della Società S.S. Tortora (Com. Uff. n. 17 del 20.12.2001).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 21/01/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE IMPUGNAZIONE n. 01 del Presidente del Comitato Regionale Calabria del provvedimento di inibizione assunto dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Cosenza nei confronti del Sig. BIAGIO AURELIO, dirigente della Società S.S. Tortora (Com. Uff. n. 17 del 20.12.2001). LA COMMISSIONE Letti gli atti ufficiali ed, in particolare, l’impugnazione del Presidente del Comitato Regionale Calabria di cui in oggetto; RILEVA Dal rapporto dell’arbitro della gara Fiumefreddo - Tortora, disputatasi il 16.12.2001, risulta che, dopo che lo stesso aveva decretato la sospensione della gara al 45° del primo tempo per impraticabilità di campo, “un individuo” non indicato in distinta, “parlando a nome della Società Tortora e presentandosi quale dirigente”, gli profferiva negli spogliatoi una frase minacciosa. Il Giudice Sportivo, credendo di individuare il soggetto menzionato poc’anzi nel dirigente Biagio Aurelio della succitata società, infliggeva a quest’ultimo l’inibizione fino al 19.01.2002 (cfr. C.U. n. 17 del 19.12.2001 del Comitato Provinciale di Cosenza). Con ricorso effettuato in data 28.12.2001 dal Presidente della S.S. Tortora a questa Commissione e con richiesta di pari data di impugnazione della delibera del Giudice Sportivo indirizzata da Biagio Aurelio al Presidente del C.R. Calabria, veniva indicato in Rocco Martino, nato a Tortora (CS) il 23.07.1963, il soggetto resosi responsabile del fatto descritto in precedenza e veniva, inoltre, allegata una foto dello stesso. Di conseguenza, il Presidente del C.R. Calabria, ai sensi dell’art. 40, co.9, C.G.S. impugnava con provvedimento del 04.01.2002 la decisione del Giudice Sportivo, dichiarandone la nullità per illegittimità e rimettendo gli atti a questa Commissione per il nuovo procedimento di I° grado. Ritenuto, pertanto, di non dover dare corso al reclamo proposto dalla Società S.S. Tortora in considerazione dell’avvenuta impugnazione della decisione del Giudice Sportivo di prime cure da parte del Presidente del C.R. Calabria, questa Commissione decide di sospendere il giudizio e di convocare nella prossima seduta del 4 febbraio 2002 l’arbitro dell’incontro Fiumefreddo – Tortora per procedere al riconoscimento dell’eventuale responsabile del fatto in questione; P.Q.M. Sospende il giudizio e decide di convocare nella prossima seduta del 4 febbraio 2002 l’arbitro della gara Fiumefreddo – Tortora disputatasi il 16.12.2001
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