COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 67 DEL 28/01/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 59 della Società S.S. COLLEMARE (matr. 610321) avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 60 del 3.01.2002 (ripetizione gara Monasterace = Collemare del 23.12.2001) RECLAMO N. 60 della Società A.S. MONASTERACE (Matr. 70383) avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 60 del 3.01.2002 (ripetizione gara Monasterace = Collemare del 23.12.2001; ammenda di 154,94 €; squalifica allenatore REGOLO Salvatore fino 31.03.2002; squalifica calciatori MUSCOLO Pasquale fino 30.06.2002, MIRIELLO Domenico per SEI GARE e SPANO’ Ferdinando per CINQUE GARE).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 67 DEL 28/01/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 59 della Società S.S. COLLEMARE (matr. 610321) avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 60 del 3.01.2002 (ripetizione gara Monasterace = Collemare del 23.12.2001) RECLAMO N. 60 della Società A.S. MONASTERACE (Matr. 70383) avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 60 del 3.01.2002 (ripetizione gara Monasterace = Collemare del 23.12.2001; ammenda di 154,94 €; squalifica allenatore REGOLO Salvatore fino 31.03.2002; squalifica calciatori MUSCOLO Pasquale fino 30.06.2002, MIRIELLO Domenico per SEI GARE e SPANO’ Ferdinando per CINQUE GARE). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed i reclami, che vengono riuniti per evidenti ragioni di connessione; sentito il rappresentante della Società Monasterace RILEVA La Società Collemare lamenta che il Giudice di prima istanza abbia ordinato la ripetizione della gara in oggetto a seguito della decisione dell’arbitro di continuarla pro forma per gli incidenti verificatisi alla fine del primo tempo. Ed invero, risulta dall’allegato al referto del direttore di gara che alla fine del primo tempo durante e dopo il rientro nello spogliatoio veniva avvicinato dall’allenatore e da alcuni giocatori della Società Monasterace che gli rivolgevano parole offensive e minacciose. La delineata situazione di fatto non riveste certamente gli estremi – sempre necessari – di carattere oggettivo per la sospensione o per la continuazione pro-forma della gara. E’ pacifico, infatti, per consolidata giurisprudenza della CAF, che il suddetto potere discrezionale dell’arbitro deve prescindere dalle sue personali impressioni e supposizioni e va esercitato in presenza di situazioni di obiettiva gravità, tali da mettere in pericolo l’incolumità dei partecipanti alla gara o da non consentirne la direzione in piena indipendenza ed autonomia. Situazione questa che non si ravvisa certamente nel caso di specie, caratterizzato da meri atteggiamenti intimidatori senza che sia stata compiuta alcuna concreta violenza nei confronti dell’arbitro. Del pari infondato appare il reclamo proposto dalla Società Monasterace avverso la ripetizione della gara, mentre le sanzioni inflitte a carico dei propri tesserati richiedono una revisione rispetto alla natura ed ai fatti accertati dal Giudice Sportivo al fine di rendere la punizione più giusta. Pertanto, riduce fino al 3 MARZO 2002 la squalifica inflitta al calciatore MUSCOLO Pasquale, per il calciatore MIRIELLO Domenico, riduce la squalifica a QUATTRO GARE e per quanto attiene il calciatore SPANO’ Ferdinando ritiene giusto ridurre a TRE GARE la sanzione precedentemente inflitta dal Giudice Sportivo. Conferma nel resto l’impugnato provvedimento. P.Q.M. rigetta il reclamo proposto dalla S.S. Collemare e dispone incamerarsi la tassa. In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Società Monasterace riduce le sanzioni inflitte ai calciatori MUSCOLO Pasquale a tutto il 03.03.2002, MIRIELLO Domenico a QUATTRO GARE e SPANO’ Ferdinando a TRE GARE, conferma nel resto l’impugnato provvedimento. Dispone accreditarsi la tassa all’A.S. Monasterace.
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