COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 67 DEL 28/01/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 67 della Società POL. NUOVA MARANO (Matr. 610661) avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Cosenza di cui al C.U. N. 19 del 10.01.2002 (ammenda di 51,65 €; inibizione dirigenti MARCHESE Claudio e DE FRANCO Pino fino 09.03.2002; squalifica calciatori CHIAPPETTA Ottavio per CINQUE GARE e FILICE Flavio per TRE GARE)
COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 67 DEL 28/01/2002
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 67 della Società POL. NUOVA MARANO (Matr. 610661)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Cosenza di cui al C.U. N. 19 del 10.01.2002 (ammenda di 51,65 €; inibizione dirigenti MARCHESE Claudio e DE FRANCO Pino fino 09.03.2002; squalifica calciatori CHIAPPETTA Ottavio per CINQUE GARE e FILICE Flavio per TRE GARE)
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVATO
- che il giudice di prima istanza non ha preso in esame la posizione del calciatore Corrente Fabrizio, responsabile di aver tentato di entrare in contatto con il calciatore avversario (condotta non portata a termine perché trattenuto dagli altri compagni di squadra) nonché del dirigente accompagnatore Capizzano Roberto indicato in distinta;
- che i fatti ascritti al calciatore Chiappetta Ottavio vanno diversamente valutati tenuto conto che lo stesso risponde di abbandono arbitrario del terreno di giuoco, comportamento offensivo e minaccioso verso il pubblico, di avere provocato disordini in campo ed, a fine gara, di essere abusivamente entrato nello spogliatoi arbitrale (comportamento aggravato dalla sua posizione di capitano)
- che le sanzioni inflitte al calciatore Filice Flavio ed ai dirigenti Marchese Claudio e De Franco Pino sono congrue ed adeguate ai fatti commessi;
visto l’art. 32, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva
P.Q.M.
rigetta il reclamo;
in parziale riforma della decisione impugnata irroga:
1. al calciatore CHIAPPETTA Ottavio la squalifica per SETTE GARE;
2. al calciatore CORRENTE Fabrizio la squalifica per UNA GARA;
3. al dirigente CAPIZZANO Roberto l’inibizione fino al 09.03.2002.
Conferma nel resto l’impugnato provvedimento e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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