COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 04/02/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 57 della Società POL. SAN GIUSEPPE ROSARNO (Matr. 610228) avverso la regolarità della gara Atletico Catanzaro Esisud = San Giuseppe Rosario (3 – 3) del 15.12.2001 per presunta posizione irregolare del calciatore CARBONARI Francesco.
COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 04/02/2002
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 57 della Società POL. SAN GIUSEPPE ROSARNO (Matr. 610228)
avverso la regolarità della gara Atletico Catanzaro Esisud = San Giuseppe Rosario (3 – 3) del 15.12.2001 per presunta posizione irregolare del calciatore CARBONARI Francesco.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito l’arbitro a chiarimenti, il quale ha dichiarato che il calciatore Carbonari Francesco, regolarmente inserito in distinta, ha preso parte alla gara;
considerato che lo stesso non aveva titolo a parteciparvi in quanto squalificato per una gara, come risulta dal Comunicato Ufficiale n. 55 del 12.12.2001 del C.R. Calabria;
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo irroga alla Società A.S. ATLETICO CATANZARO ESISUD la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 2 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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