COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 04/02/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 73 della Società S.S. FUSCALDO (Matr. 60979) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 60 del 03.01.2002 (ammenda di 361,52 € )

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 04/02/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 73 della Società S.S. FUSCALDO (Matr. 60979) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 60 del 03.01.2002 (ammenda di 361,52 € ) LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che dal rapporto dell’arbitro e del Commissario di campo emerge in maniera chiara ed in equivoca quanto accertato dal Giudice di prime cure in riferimento al comportamento di alcuni sostenitori della Società S.S. Fuscaldo al termine della gara Acquappesa – S. Francesco Calcio del 30.12.2001; considerato, tuttavia, che l’ammenda inflitta alla suddetta Società appare eccessiva in considerazione della natura, dell’entità e della modalità dei fatti verificatisi; visto l’art. 32. co.3 del C.G.S.; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, delibera di ridurre l’ammenda inflitta alla Società S.S. FUSCALDO ad € 155,00. dispone, altresì, accreditarsi la tassa reclamo sul conto della medesima società.
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