COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 74 DEL 18/02/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 87 della Società S.S. LA MUCONE (Matr. 610653) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al C.U. N. 22 del 31.01.2002 (gara La Mucone – Zumpano del 20.01.2002; squalifica calciatori: TURANO Roberto e MONTALTO Marcello per OTTO GARE , PERRI Roberto per QUATTRO GARE, MONTALTO Angelo per DUE GARE)
COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 74 DEL 18/02/2002
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 87 della Società S.S. LA MUCONE (Matr. 610653)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al C.U. N. 22 del 31.01.2002 (gara La Mucone – Zumpano del 20.01.2002; squalifica calciatori: TURANO Roberto e MONTALTO Marcello per OTTO GARE , PERRI Roberto per QUATTRO GARE, MONTALTO Angelo per DUE GARE)
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
Rileva
Il reclamo è inammissibile nella parte in cui si impugna la sanzione della perdita della gara in epigrafe in quanto non è stata allegata allo stesso l’attestazione della ricezione da parte dell’A.C. Zumpano della copia del reclamo (art. 42 punto 6 del C.G.S.).
E’ inoltre inammissibile ai sensi dell’art. 41 punto 3 del C.G.S. nella parte in cui si impugna la squalifica per due gare del calciatore Montalto Angelo.
Con riferimento alle restanti sanzioni è da dirsi che le argomentazioni difensive della reclamante non possono porre in dubbio quanto riferito dall’arbitro nel suo rapporto.
In relazione ai fatti addebitati ai tesserati della S.S. La Mucone le sanzioni irrogate appaiono congrue ed adeguate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il reclamo nella parte in cui si impugna la sanzione della perdita della gara in epigrafe e la squalifica per due gare del calciatore Montalto Angelo;
rigetta nel resto;
dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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