COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 74 DEL 18/02/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 91 della Società F.C. GIRIFALCO 1970 (Matr. 81760) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al C. U. n. 34 del 31.01.2002 (ripetizione gara Nuova Valle – Girifalco 1970 del 27.01.2002,; ammenda di 105,00 €; squalifica calciatori TOLONE Leonardo e NOTARO Maurizio per DUE GARE)

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 74 DEL 18/02/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 91 della Società F.C. GIRIFALCO 1970 (Matr. 81760) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al C. U. n. 34 del 31.01.2002 (ripetizione gara Nuova Valle – Girifalco 1970 del 27.01.2002,; ammenda di 105,00 €; squalifica calciatori TOLONE Leonardo e NOTARO Maurizio per DUE GARE) LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che la motivazione del giudice sportivo che ha disposto la ripetizione della gara non merita censura alcuna perché correttamente motivata tenendo presente il costante orientamento della C.A.F. in materia di sospensione degli incontri e dei poteri conferiti al direttore di gara dall’art. 64 delle N.O.I.F.; che, per quanto attiene alla squalifica dei calciatori Tolone Leonardo e Notaro Maurizio la sanzione non è reclamabile ai sensi dell’art. 41, punto 3, lett.a) C.G.S.; che l’ammenda è congrua ed adeguata; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone addebitarsi la tassa.
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