COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 25/02/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 83 della Società C.S. COMPRENSORIO LAZZARO (Matr. 73165 ) avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 64 del 17.01.2002 (dichiarazione di inammissibilità del reclamo proposto in ordine alla regolarità della gara del Campionato Regionale Juniores Vallatabagaladi S. Lorenzo – Comprensorio Lazzaro del 08.01.2002)

COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 25/02/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 83 della Società C.S. COMPRENSORIO LAZZARO (Matr. 73165 ) avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 64 del 17.01.2002 (dichiarazione di inammissibilità del reclamo proposto in ordine alla regolarità della gara del Campionato Regionale Juniores Vallatabagaladi S. Lorenzo – Comprensorio Lazzaro del 08.01.2002) LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; Rilevato che risulta provata la spedizione del preannuncio di reclamo al Giudice Sportivo mediante l’esibizione della ricevuta di telegramma rilasciata dalle Poste Italiane, sicché appare insussistente la rilevata inammissibilità da parte del primo giudice; che, pertanto, appare conforme a giustizia provvedere all’accredito della tassa a suo tempo addebitata; P.Q.M. in accoglimento del reclamo dispone accreditarsi la tassa del reclamo proposto dinanzi al Giudice Sportivo nonché di quella relativa al presente procedimento.
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