COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 25/02/2002 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 96 della Società A.C.B. CALCIO BELLANTONE (Matr. 610642) avverso la regolarità della gara S. Pio X° – Calcio Bellantone (1 – 1) del 27.01.2002 per presunta posizione irregolare del calciatore AVATI Vincenzo, nato il 25.09.1986.
COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 25/02/2002
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 96 della Società A.C.B. CALCIO BELLANTONE (Matr. 610642)
avverso la regolarità della gara S. Pio X° - Calcio Bellantone (1 – 1) del 27.01.2002 per presunta posizione irregolare del calciatore AVATI Vincenzo, nato il 25.09.1986.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
Rileva
che il calciatore Avati Vincenzo che ha preso parte alla gara in oggetto nelle fila della Società Pol. S. Pio X° non è stato autorizzato a sensi dell’art. 34, punto 3, delle N.O.I.F.;
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo irroga alla Società Pol. S. Pio X° la punizione sportiva della perdita della gara S. Pio X° - Calcio Bettantone con il punteggio di 0 – 2 e dispone accreditarsi la tassa reclamo.
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