COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 25/02/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 97 della Società U.S. MONTEPAONE (Matr. 77778) avverso la regolarità della gara del Campionato Regionale Juniores Isola Capo Rizzuto – Montepaone del 08.01.2002 (5 – 1) per presunta posizione irregolare del calciatore PIZZIMENTI Antonio, nato il 26.03.1983

COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 25/02/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 97 della Società U.S. MONTEPAONE (Matr. 77778) avverso la regolarità della gara del Campionato Regionale Juniores Isola Capo Rizzuto – Montepaone del 08.01.2002 (5 – 1) per presunta posizione irregolare del calciatore PIZZIMENTI Antonio, nato il 26.03.1983 LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; Rilevato che il calciatore Pizzimenti Antonio non poteva prendere prendere parte alla gara in oggetto poiché squalificato per una gara con C.U. n. 46, pubblicato il 22.11.2001; che tale squalifica non é stata mai scontata dal tesserato; P.Q.M. irroga alla Società Isola Capo Rizzuto la punizione sportiva della perdita della gara Isola Capo Rizzuto – Montepaone con il punteggio di 0 – 2 e dispone accreditarsi la tassa reclamo.
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