COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 25/02/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 99 della Società AMATORI CALCIO MEDMA (Matr. 800030) avverso la regolarità della gara del campionato amatori Sammartinese 1998 – Amatori Calcio Medma (2 – 2) del 26.01.2002 per presunta posizione irregolare del calciatore RACO Antonino, nato il 2.10.1970 (delibera G.S. del Comitato Distrettuale di Locri di cui al C.U. n. 26 del 7.02.2002)

COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 25/02/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 99 della Società AMATORI CALCIO MEDMA (Matr. 800030) avverso la regolarità della gara del campionato amatori Sammartinese 1998 – Amatori Calcio Medma (2 – 2) del 26.01.2002 per presunta posizione irregolare del calciatore RACO Antonino, nato il 2.10.1970 (delibera G.S. del Comitato Distrettuale di Locri di cui al C.U. n. 26 del 7.02.2002) LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; Rileva che il calciatore Raco Antonino non poteva partecipare alla gara in oggetto perché squalificato per tre gare con C.U. n. 24, pubblicato il 24.01.2002; P.Q.M. irroga alla Società Sammartinese 1998 la punizione sportiva della perdita della gara Sammartinese 1998 – Amatori Calcio Medma con il punteggio di 0 – 2 e dispone accreditarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it