COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 25/02/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 100 della Società S.S. COMPRENSORIO SERRECALABRESE (Matr. 610241) avverso la regolarità della gara Pizzoni – Comprensorio Serrecalabre (1 – 1) del 13.01.2002 per presunta posizione irregolare dei calciatori: SANTAGUIDA Francesco, nato il 16.06.1985: SCIDA’ Giuseppe, nato il 26.12.1979; NESCI Giuseppe, nato il 23.07.1987 (delibera G.S. del Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al C.U. n. 37 del 30.01.2002)

COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 25/02/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 100 della Società S.S. COMPRENSORIO SERRECALABRESE (Matr. 610241) avverso la regolarità della gara Pizzoni – Comprensorio Serrecalabre (1 – 1) del 13.01.2002 per presunta posizione irregolare dei calciatori: SANTAGUIDA Francesco, nato il 16.06.1985: SCIDA’ Giuseppe, nato il 26.12.1979; NESCI Giuseppe, nato il 23.07.1987 (delibera G.S. del Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al C.U. n. 37 del 30.01.2002) LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; stralciate preliminarmente le controdeduzioni poiché viziate non essendo state rimesse in copia alla controparte Rileva che, alla data di disputa della gara i calciatori Scidà Giuseppe e Santaguida Francesco risultavano regolarmente tesserati con la Società Pizzoni per come si evince dalla documentazione in atti; che il calciatore Nesci Giuseppe risulta anch’esso tesserato sin dal 7.12.2001 per la medesima Società; altresì che l’utilizzazione di quest’ultimo calciatore quattordicenne (entrato in sostituzione di altro compagno di squadra al 17’ del primo tempo) non comporta la punizione sportiva della perdita della gara, bensì l’applicazione dei provvedimenti disciplinari a carico della Società e dei tesserati a sensi dell’art. 12, comma 6, lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva; P.Q.M. rigetta il reclamo; - irroga alla Società A.S. PIZZONI (Matr. 610340) l’ammenda di 250,00 €; - inibisce il Sig. AVERSA Vincenzo Rosario, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale, fino al 30.03.2002; - squalifica il calciatore NESCI Giuseppe fino al 04.03.2002. Dispone incamerarsi la tassa.
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