COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 78 DEL 04/03/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 107 della Società A.C. EUROPEAN 93 (Matr. 800046) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Locri di cui al C.U. n° 28 del 21.02.2002 (squalifica calciatore SERGI Massimo per TRE GARE)

COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 78 DEL 04/03/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 107 della Società A.C. EUROPEAN 93 (Matr. 800046) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Locri di cui al C.U. n° 28 del 21.02.2002 (squalifica calciatore SERGI Massimo per TRE GARE) LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che il reclamo è inammissibile poiché privo di sottoscrizione da parte del legale rappresentante; ritenuto che la sottoscrizione è requisito essenziale e necessario per la validità del reclamo, il quale, se ne è privo, è da considerarsi tamquam non esset con l’ovvia conseguenza che da esso non possono derivare gli effetti giuridici che gli sono propri; P.Q.M. Dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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