COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 81 DELL’11/03/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 115 della Società Amatori Calcio ROCCELLA (Matr. 800018) avverso la regolarità della gara Amatori Caulonia – Amatori Calcio Roccella (0 – 0) del 17.02.2002 – Campionato Amatori – per presunta posizione irregolare del calciatore GAGLIUSO Francesco, nato 13.01.1963
COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 81 DELL’11/03/2002
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 115 della Società Amatori Calcio ROCCELLA (Matr. 800018)
avverso la regolarità della gara Amatori Caulonia – Amatori Calcio Roccella (0 – 0) del 17.02.2002 - Campionato Amatori - per presunta posizione irregolare del calciatore GAGLIUSO Francesco, nato 13.01.1963
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo
rilevato che il reclamo è inammissibile perché dagli elementi a disposizione non risulta provata ai sensi dell’art. 29, comma 5, Titolo V, del C.G.S. la trasmissione di copia del reclamo alla controparte;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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