COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 81 DELL’11/03/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 117 della Società REGHIUM CALCIO NINO FALDINO (Matr. 800066)) avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al C.U. N. 28 del 07.02.2002 (squalifica calciatore NUCERA Domenico fino 8.06.2002)
COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 81 DELL’11/03/2002
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 117 della Società REGHIUM CALCIO NINO FALDINO (Matr. 800066))
avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al C.U. N. 28 del 07.02.2002 (squalifica calciatore NUCERA Domenico fino 8.06.2002)
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo Giudice al calciatore Nucera Domenico, che spintonava il direttore di gara, ponendogli una mano sul viso perpetrando così una palese aggressione, è congrua ed adeguata alla natura ed all’entità dei fatti accertati;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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