COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato di Promozione – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°13 del 11/10/2001 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA S.S.SAMPIERANA per presunta irregolarità gara SAMPIERANA-SAVARNA del 16.9.2001.

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato di Promozione - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°13 del 11/10/2001 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA S.S.SAMPIERANA per presunta irregolarità gara SAMPIERANA-SAVARNA del 16.9.2001. La S.S.SAMPIERANA eccepisce in ordine alla regolarità della gara di cui all'oggetto in quanto alla stessa avrebbe preso parte, nelle file dell' U.S.SAVARNA, il calc.CEVENINI ROBERTO , squalificato come da C.U. n.41 del C.R.E.R. datato 10.5.2001 per 2 giornate di gara. A fronte di quanto segnalato, chiede che venga la vittoria della gara di cui all'oggetto. La Commissione, . verificato che il calc.CEVENINI ROBERTO, con provvedimenti pubblicati sul C.U.n.41 del C.R.E.R. datato 10.5.2001, in relazione ad una gara di Campionato, risulta squalificato per complessive 2 giornata di gara(1 per espulsione ed 1 per comportamento non regolamentare) ; - considerato che le norme vigenti stabiliscono che : 1) le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto od in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive(in presenza di cambio di società, nelle gare ufficiali che disputa la prima squadra della nuova società di appartenenza) ; 2) che le sanzioni inflitte in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle rispettive competizioni ; 3) che le medesime sanzioni inflitte in gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni ; - atteso che il calc.CEVENINI ROBERTO ha partecipato alla gara cui è all'oggetto (terminata col risultato SAMPIERANA 1-SAVARNA 2) senza averne titolo, per non avere ancora scontato le predette squalifiche ; - visti gli artt.12 comma 5 e 14 commi 1 e 10 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere all'U.S.SAVARNA la punizione sportiva della perdita per 0-2 della gara SAMPIERANA-SAVARNA del 16.9.2001 ed 1 giornata di squalifica al calc. CEVENININI ROBERTO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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