COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato di Promozione – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°28 del 24/01/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA S.C.S.ILARIO avverso squalifica per 3 giornate calc.FERRARINI MIRCO, ROMANINI ERIK e MANICARDI GABRIELE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 27 del 17.1.2002 ; gara S.ILARIO-BUSSERO del 13.1.2002.
COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato di Promozione - 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°28 del 24/01/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA S.C.S.ILARIO
avverso squalifica per 3 giornate calc.FERRARINI MIRCO, ROMANINI ERIK e MANICARDI GABRIELE
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 27 del 17.1.2002 ;
gara S.ILARIO-BUSSERO del 13.1.2002.
Lo S.C.S.ILARIO, del quale è stato sentito un dirigente , ricorre avverso il provvedimenti sopra indicati segnalando che : 1) il calc.FERRARINI, con un compagno di squadra a terra, calciava il pallone in fallo e rivolgeva una frase irriguardosa all'indirizzo di un avversario. "L' arbitro sanzionava il gesto con il cartellino rosso e FERRARINI usciva dal campo lamentandosi, non certo offendendo gravemente il Direttore di gara", 2) il calc.ROMANINI, all'ennesima gomitata ricevuta e non rilevata, rivolgeva all'arbitro l'invito a fischiare anche a favore del S.ILARIO. "Alla vista del cartellino rosso il giocatore rendendosi conto della ingenuità commessa, si scusava stringendo la mano al direttore di gara, senza minacciare" ; 3) il calc.MANICARDI "al termine della gara, polemizzava con fare ironico con il Direttore di gara, senza minacciare ". Richiamandosi a precedenti partite dirette dallo stesso arbitro, con gran numero di calciatori espulsi, con ciò intendendo dimostrare la teatralità con cui venivano redatti i referti di gara, chiede una riduzione della sanzioni.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali ;
- preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario, dal quale si rileva che : 1) il calc.FERRARINI, a gioco fermo insultava un avversario e, dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione, rivolgeva all'arbitro ripetute frasi offensive ed allusive ad una direzione parziale della gara ; 2) il calc.ROMANINI indirizzava all'arbitro frasi offensive e di sfida, venendo conseguentemente espulso e, alla notifica del provvedimento, si lamentava, gridando, del comportamento dell'arbitro nei confronti del S.ILARIO ; 3) il calc.MANICARDI, al termine della gara, rivolgeva all'arbitro frasi offensive ;
- ritenuto che il comportamento messo in atto dal calc.MANICARDI possa essere punito con una sanzione più contenuta,
d e l i b e r a
- di ridurre a 2 le giornate di squalifica del calc.MANICARDI GABRIELE e di confermare la squalifica per 3 giornate dei calc.FERRARINI MIRCO e ROMANINI ERIK.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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