COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato di Promozione – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°29 del 31/01/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA FOOTBALL CLUB LAVEZZOLA avverso squalifica per 3 giornate calc.SUCCI MARCO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 27 del 17.1.2002 ; gara SASSO MARCONI-LAVEZZOLA del 13.1.2002.

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato di Promozione - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°29 del 31/01/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA FOOTBALL CLUB LAVEZZOLA avverso squalifica per 3 giornate calc.SUCCI MARCO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 27 del 17.1.2002 ; gara SASSO MARCONI-LAVEZZOLA del 13.1.2002. Il FOOTBALL CLUB LAVEZZOLA ricorre avverso il provvedimento sopra indicato, pur ammettendo "che il proprio tesserato si sia reso colpevole di condotta irregolare nei confronti di un avversario". Afferma, comunque, "che la condotta tenuta dal calc.SUCCI MARCO possa essere valutata come una reazione istintiva ma non premeditata ad un fallo subito". Chiede una riduzione della sanzione, La Commissione, - visti gli atti ufficiali ; - preso atto che l'assistente che ebbe a rilevare l'infrazione, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il supplemento di referto, ha precisato che il calc.SUCCI, dopo che l'arbitro lo aveva ritenuto responsabile di un intervento irregolare a carico di un calciatore avversario, a gioco fermo, colpiva lo stesso avversario con un calcio al viso, venendo conseguentemente espulso, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.SUCCI MARCO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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