COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato di Promozione – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°32 del 21/02/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA S.P.A.M. MIGLIARO avverso squalifica per 3 giornate calc.FIORINI MARIO e ammenda di 250 euro delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 30 del 7.2.2002 ; gara LAVEZZOLA-S.P.A.M. del 3.2.2002.

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato di Promozione - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°32 del 21/02/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA S.P.A.M. MIGLIARO avverso squalifica per 3 giornate calc.FIORINI MARIO e ammenda di 250 euro delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 30 del 7.2.2002 ; gara LAVEZZOLA-S.P.A.M. del 3.2.2002. La S.P.A.M. MIGLIARO ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti mettendo in evidenza che : 1) non è vero che il calc. FIORINI abbia colpito l' ; avversario alla schiena, " ma lo ha solo invitato, forse anche con frasi colorite, ad alzarsi e non cercare di perdere tempo" ; 2) circa l' ammenda, ammette "che l'arbitro è stato oggetto di ingiurie, ma assolutamente infondate sono le minacce e i tentativi di aggressione". "Appare del tutto esagerata la descrizione di quanto avvenuto a fine gara". I Carabinieri forse sono stati chiamati dalla squadra ospitante, ma le persone presenti della S.P.A.M. erano 5/6 "che certamente avranno insultato l'arbitro, comportandosi anche in modo ironico, ma senza che vi fosse pericolo per la sua incolumità". Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - visti gli atti ufficiali ; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che : 1) il calc.FIORINI, che aveva già commesso un fallo su un giocatore avversario, mentre questi era a terra, lo colpiva con un calcio alla schiena ; 2) che, a fine gara, una persona non in elenco che si dichiarava dirigente della S.P.A.M., entrata indebitamente nella zona spogliatoi, gli rivolgeva pesanti offese e minacce, reiterate anche dopo che l'arbitro era riuscito ad entrare, con l' aiuto della forza pubblica sostitutiva, nello spogliatoio. Successivamente, quando l'arbitro si avviava verso la propria auto affiancato da due carabinieri, la stessa persona, insieme ad una quindicina di sostenitori della S.P.A.M. , cercava di avvicinarglisi e gli indirizzava ancora epiteti offensivi e minacce ; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.FIORINI MARIO e l'ammenda di 250 euro a carico della S.P.A.M. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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