COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato di Promozione – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°35 del 14/03/02 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA F.C.SPILAMBERTO 96 Avverso squalifica al 24.4.2002 calc.BALCONATI MATTEO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 33 del 28.2.2002 gara CASTELNUOVO-SPILAMBERTO del 24.2.2002
COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato di Promozione - 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°35 del 14/03/02 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA F.C.SPILAMBERTO 96
Avverso squalifica al 24.4.2002 calc.BALCONATI MATTEO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 33 del 28.2.2002
gara CASTELNUOVO-SPILAMBERTO del 24.2.2002
Il F.C.SPILAMBERTO, del quale è stato sentito il Presidente , ricorre avverso il provvedimento indicato sopra significando che l'atteggiamento del calc.BALCONATI "non era di aggressività, ma tendeva unicamente a richiamare il sig.Direttore di gara sull'ennesimo episodio accaduto a nostro danno". Aggiunge che da parte del calc.BALCONATI "non sia stata pronunciata alcuna affermazione offensiva e, ciò considerato, si può concludere che non intendeva in modo assoluto strattonare il Direttore di gara e tale tesi è suffragata dal fatto che immediatamente ha chiesto scusa ed ha pregato il Direttore di gara di non ammonirlo, per non incorrere nella quarta ammonizione". Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gi atti ufficiali;
- considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato che il calc.BALCONATI, durante un'azione di gioco, protestando una sua decisione, lo prendeva per un braccio, fermandone la corsa, mentre stava seguendo l' azione di gioco;
- ritenuto che il gesto compiuto dal calc.BALCONATI possa essere punito con una sanzione più contenuta,
d e l i b e r a
- di rid urre al 31.3.2002 la squalifica del calc.BALCONATI MATTEO.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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