COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato di Promozione – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°36 bis del 21/03/02 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA POL.DORANDO PIETRI KENNEDY GILIBERTI Avverso squalfica per 3 giornate calc.BATTIGELLO MASSIMILIANO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 34 del 7.3.2002 gara D.PIETRI KENNEDY GILIBERTI-MIRANDOLESE del 3.3.2002

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato di Promozione - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°36 bis del 21/03/02 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA POL.DORANDO PIETRI KENNEDY GILIBERTI Avverso squalfica per 3 giornate calc.BATTIGELLO MASSIMILIANO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 34 del 7.3.2002 gara D.PIETRI KENNEDY GILIBERTI-MIRANDOLESE del 3.3.2002 La POL.DORANDO PIETRI KENNEDY GILIBERTI ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che il calc.BATTIGELLO "dopo aver commesso un fallo di gioco, giustamente veniva ammonito per la seconda volta, al che il calciatore, sapendo che automaticamente veniva espulso, usciva dal campo. Si richiede una riduzione della sanzione". La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che dal dettagliato referto di gara si rileva che il calc.BATTIGELLO, espulso per doppia ammonizione, assumeva, nei confronti dell'arbitro un comportamento ironico; - ritenuto che la condotta tenuta dal calc.BATTIGELLO possa essere punita con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a 2 le giornate di squalifica del calc. BATTIGELLO MASSIMILIANO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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