COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato di Promozione – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°42 del 02/05/02 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.CLASSE avverso squalifica per 3 giornate calc.ROCCETTI LEONARDO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 40 del 18.4.2002 gara CLASSE-SARSINATE del 14.4.2002

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato di Promozione - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°42 del 02/05/02 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.CLASSE avverso squalifica per 3 giornate calc.ROCCETTI LEONARDO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 40 del 18.4.2002 gara CLASSE-SARSINATE del 14.4.2002 L'U.S.CLASSE ricorre avverso il sopra riportato provvedimento facendo presente che il calc.ROCCETTI "è andato solo a redarguire un giocatore avversario a terra, che aveva commesso in precedenza un bruttissimo fallo a piedi uniti, a danno di un suo compagno di squadra". Asserisce che l'assistente che ha richiamato l'attenzione dell'arbitro "ha sicuramente esagerato la valutazione sull'atteggiamento del nostro tesserato il quale è si corso vicinissimo all'avversario a terra, arrivando forse anche a toccarlo con la punta della scarpa, ma non ha sicuramente usato violenza, tanto che l'avversario, più ; che correttamente, non ha avuto nessuna reazione di dolore". Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato di avere personalmente visto che, dopo un fallo commesso sul portiere dell'U.S.CLASSE da un calciatore della S.S.Sarsinate, diversi giocatori della squadra locale si avvicinavano all'avversario e, uno di loro, del quale non riusciva a vedere la maglia, colpiva con calci alla schiena l'autore del fallo; interpellato l' assistente, gli veniva comunicato che si trattava del calc.ROCCETTI ; - non essendo emersi dalla esperita istruttoria fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi le decisioni, assunte in primo grado, d e l i b e r a di respingere il reclamo, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.ROCCETTI LEONARDO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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