COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato di Promozione – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°42 del 02/05/02 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.VALTARESE CALCIO avverso squalifica per 4 giornate calc.TURTO ALDO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 40 del 18.4.2002 gara BUSSETO-VALTARESE del 7.4.2002

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato di Promozione - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°42 del 02/05/02 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.VALTARESE CALCIO avverso squalifica per 4 giornate calc.TURTO ALDO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 40 del 18.4.2002 gara BUSSETO-VALTARESE del 7.4.2002 L'A.S.VALTARESE CALCIO ricorre avverso il provvedimento sopra indicato mettendo in evidenza che "il tesserato ALDO TURTO era attorniato da altri sostenitori che inveivano contro l'arbitro e quindi il direttore di gara potrebbe avere frainteso, scambiandolo per qualche altro tifoso presente. A fine partita ALDO TURTO si dirigeva verso la recinzione per discutere con un giocatore avversario che in precedenza si era rivolto al pubblico in modo poco civile e molto offensivo, venendo riconosciuto dall'assistente arbitrale". Chiede l'annullamento o, quanto meno, una sensibile riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che nei rapporti rilasciati dai due assistenti e confermati in questa sede, si rileva che il calc.TURTO, chiaramente identificato da uno degli assistenti che lo conosceva personalmente per averlo incontrato in partite precedenti, da fuori campo, per tutta la durata della gara rivolgeva ai detti assistenti frasi gravemente offensive e che lo stesso calciatore, a fine gara, reiterava le offese nei confronti della terna arbitrale e dei giocatori avversari, d e l i b e r a di respingere il reclamo, confermando la squalifica per 4 giornate del calc.TURTO ALDO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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