COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato di Promozione – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°43 del 09/05/02 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.SAN MAURO MARE avverso squalifica per 3 giornate calc.BOLOGNESI ALESSANDRO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 41 del 25.4.2002
COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato di Promozione - 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°43 del 09/05/02 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA A.C.SAN MAURO MARE
avverso squalifica per 3 giornate calc.BOLOGNESI ALESSANDRO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 41 del 25.4.2002
gara SAN MAURO MARE-CLASSE del 21.4.2002
L'A.C.SAN MAURO MARE ricorre avverso il provvedimento sopra riportato facendo presente che nel momento in cui doveva essere rimesso in gioco il pallone, un calciatore della squadra avversaria, a terra insieme al calc.BOLOGNESI , si è impossessato del pallone "ostruendo con il suo comportamento la ripresa del gioco; il nostro tesserato non ha fatto altro che tentare di ricuperare la sfera ingiustamente trattenuta dall' avversario : durante questo tentativo i due sono ovviamente entrati in contatto senza però aver dato vita ad alcuno scontro". Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione;
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che il calc.BOLOGNESI, finito a terra insieme ad un avversario, mentre questi cercava di rialzarsi, lo colpiva al volto con un violento schiaffo, provocandogli una ferita al labbro,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.BOLOGNESI ALESSANDRO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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