COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato Prima categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°11 del 27/09/2001 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 16/ 9/ 1 BORELLO – RONCOVISBEFIO

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato Prima categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°11 del 27/09/2001 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 16/ 9/ 1 BORELLO - RONCOVISBEFIO Il Giudice Sportivo, letto il reclamo della soc. BORELLO rilevato che il giudizio sfugge alla competenza di questo G.S. , rimette gli atti alla Commissione Disciplinare per competenza e provvede alla pubblicazione del risultato conseguito sul campo: BORELLO 1 - RONCOVISBEFIO 1 gara del 16/ 9/2001 CALERNO - AMBROSIANA CALCIO RIVALTA Risulta dagli atti ufficiali che la gara e' stata definitivamente sospesa al 50ø del secondo tempo in quanto alla soc. CALERNO e' venuto a mancare il numero minimo indispensabile di calciatori. Infatti sono stati espulsi cinque giocatori per atti di indisciplina. Il reclamo della soc. CALERNO è doppiamente inammissibile. La soc. CALERNO, in data 17.09.2001, ha inviato un telefax senza dare avviso alla controparte, come previsto dall'art. 42 comma 1) C.G.S. Inoltre la soc. CALERNO lamenta sostanzialmente un presunto errore tecnico dell'arbitro. Premesso che quanto dichiarato dalla societa' reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali, gli unici che il G.S. puo' e deve prendere in esame, resta il fatto che l'eventuale errore tecnico dell'arbitro non puo' essere motivo di reclamo - art. 24 comma 3) c.g.s. Per tali motivi, quindi, il reclamo e' doppiamente inammissibile, pertanto il G.S. , visti gli artt. 12 comma 1) del c.g.s. e 73 comma 2) delle N.O.I.F., infligge alla soc. CALERNO la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato: CALERNO 0 - AMBROSIANA 2 . Addebita alla soc. CALERNO la tassa reclamo ai sensi dell'art. 29 comma 8) c.g.s.
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