COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato Prima categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°31 del 14/02/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 3/ 2/ 2 RIESE – VIRTUS MANDRIO
COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato Prima categoria - 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°31 del 14/02/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 3/ 2/ 2 RIESE - VIRTUS MANDRIO
Il G.S. sciogliendo la riserva di cui al C.U. 30 del 07.02.02 rileva dal rapporto di gara e dal supplemento allegato che l'A. ha sospeso la gara al 40ø del 2ø tempo perchè dopo aver sancito un calcio di punizione indiretto in area di rigore della SOC. RIESE, lo stesso veniva attorniato da diversi calciatori di detta società. Due calciatori, che l'A non è riuscito ad identificare, gli appoggiavano le mani sul petto e lo spingevano con violenza costringendolo ad indietreggiare di circa 1 mt. Nel contempo proferivano minacce. A questo punto, senza convocare chi di dovere e senza effettuare il triplice fischio, l'A. rientrava anzitempo negli spogliatoi, comunicando successivamente ad un Dirigente della SOC. RIESE la sospensione della gara, in quanto ravvisava motivi di insicurezza. Analizzando attentamente l'operato dell'A. il G.S. rileva che lo stesso non si è attenuto a quanto sancito dall'art. 64 d elle N.O.I.F. Tale decisione è supportata dalla C.A.F. che in analoga circostanza ha stabilito:"nel caso in cui la direzione tecnica della gara venga turbata momentaneamente da proteste o da atteggiamenti ribelli e indisciplinati di calciatori o di altri tesserati durante lo svolgimento del gioco, il decretare la fine anticipata della conpetizione, ovvero la sua prosecuzione soltanto fittizia non corrisponde ad una reale situazione di pericolo e si rileva come proiezione di uno st ato d'animo dell'A. esageratamente preoccupato o timoroso" (COM. UFF. N. 27/C Del 5.4.1990 - Appello U.S. PALAZZO ADRIANO). Gli atti uff.li affermano inquivocabilmente che in effetti l'A. non si è avvalso dei poteri di cui all'art. 64 n. 1 delle N.O.I.F., non svolgento le attività cui era tenuto ai sensi di tale norma. Ci• premesso il G.S. ritiene che, nel caso, ricorrano gli estremi di c ui all'art. 12 comma 4 lett. C) c.g.s. e così provvede: 1) DISPONE LA RIPETIZIONE DELLA DISPUTA DELLA GARA rimettendo gli atti alla Presidenza del C.R.E.R. per i provvedimenti di competenza;— 2) infligge a PERGETTI MARCO capitano della SOC. RIESE , la SOSPENSIONE CAUTELARE in attesa di conoscere i nominativi di coloro che si sono resi colpevoli dell'aggressione all'A.
gara del 3/ 2/ 2 S.GIUSTINA - TREESSE S.MARIA SALUDECIO Con telefax in data 08.02.2002 la SOC. A. S. S. GIUSTINA comunica di rinunciare al reclamo precedentemente preannunciato. Il G.S. conferma il risultato conseguito sul campo: S. GIUSTINA 1 - TR E ESSE SALUDECIO 1 e dispone per l'addebito della tassa non versata.
COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato Prima categoria - 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°20 del 29/11/2001 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 25/11/2001 REAL BORGO - SAMMAURESE
Risulta dagli atti ufficiali che la soc. SAMMAURESE ha effettuato quattro sostituzioni in luogo delle tre consentite, come sancito dall'art. 74, comma 1) delle N.O.I.F. e meglio specificate nel C.U.n.1 della L.N .D. pubblicato in Roma il 2/7/2001 all'art.27 - sostituzione calciatori. Ne discende, quindi, l'applicazione del dispositivo dell'art.12, co mma 4) C.G.S. Per tali motivi il G.S. infligge alla soc. SAMMAURESE la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato: REAL BORGO 2 - SAMMAURESE 0