COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato Prima categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°26 del 10/01/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 23/12/ 1 MIGLIARINO – PONTELAGOSCURO

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato Prima categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°26 del 10/01/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 23/12/ 1 MIGLIARINO - PONTELAGOSCURO Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui nel C.U. n.25 del 3 /1/2002 e la sospensione cautelare a suo tempo comminata, rileva dal r apporto di gara e dal supplemento allegato che l'arbitro ha dovuto sos pendere la gara al 13ø del secondo tempo perchè colpito con violenza al petto da parte del massaggiatore della Soc. Pontelagoscuro DALAN VAL ENTINO. Ciò premesso il G.S. così provvede: infligge alla Soc. Pontelagoscuro la sanzione sportiva della perdita d ella gara con il risultato: MIGLIARINO 2 - PONTELAGOSCURO 0 per responsabilità oggettiva in relazione al fatto di cui appresso. Infligge al massaggiatore DALAN VALENTINO della Soc. Pontelagoscuro la squalifica fino al 31/12/2003 perchè alla notifica del provvedimento di espulsione, avvenuta per offese all'arbitro, reiterava le offese poi , con entrambe le mani, colpiva con violenza il petto di quest'ultimo, facendolo arretrare di un paio di metri, causandogli un forte dolore. Venendo a mancare le condizioni per una regolare prosecuzione della ga ra l'arbitro sospendeva la stessa notiziando chi di dovere. Per quanto concerne il reclamo della Soc. Pontelagoscuro, esso è doppiamente inammissibile: 1) Per le ragioni sopra citate, come previsto dall'art.12,comma 4, del c.g.s.; 2) Non risulta notificata alla Società controinteressata la copia del reclamo, come previsto dall'art.23, comma 5 del c.g.s. Si addebita la tassa reclamo non versata.
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