COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato Prima categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°19 del 22/11/2001 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA S.S.CASALECCHIO 1921 avverso squalifica al 15.12.2001 all.ARBUSTI FABIO MASSIMO e inibizione al 22.11.2001 dir.acc.uff.MAZZETTI CESARE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 17 dell’8.11.2001 ; gara CASALECCHIO-LAGARO del 4.11.2001.

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato Prima categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°19 del 22/11/2001 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA S.S.CASALECCHIO 1921 avverso squalifica al 15.12.2001 all.ARBUSTI FABIO MASSIMO e inibizione al 22.11.2001 dir.acc.uff.MAZZETTI CESARE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 17 dell'8.11.2001 ; gara CASALECCHIO-LAGARO del 4.11.2001. Il reclamo della S.S.CASALECCHIO 1921, della quale è stato sentito il Presidente , non può essere preso in esame in quanto verte su provvedimenti non impugnabili, ai sensi dell'art.41 comma 3 lett.b) del C.G.S.("Non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese). Si fa presente che l'all.ARBUSTI, risultava già squalificato sino al 15.11.2001 con provvedimento contenuto nel C.U.n. 16 dell'1.11.2001. La Commissione, pertanto, dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla S.S.CASALECCHIO 1921 e dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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