COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato Prima categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°20 del 29/11/2001 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA S.C.BORELLO avverso squalifica per 3 giornate calc.MANUZZI ANDREA ; inibizione al 6.12.2001 dir.add.arb.BONOLI ANTONIO e al 13.12.2001 dir.add.forza pubbl.sost.MONTALTI MAURIZIO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 18 del 15.11.2001 ; gara BORELLO-DINAMO FAENZA dell’11.11.2001.
COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato Prima categoria - 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°20 del 29/11/2001 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA C OMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA S.C.BORELLO
avverso squalifica per 3 giornate calc.MANUZZI ANDREA ; inibizione al 6.12.2001 dir.add.arb.BONOLI ANTONIO e al 13.12.2001 dir.add.forza pubbl.sost.MONTALTI MAURIZIO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 18 del 15.11.2001 ;
gara BORELLO-DINAMO FAENZA dell'11.11.2001.
La S.C.BORELLO ricorre avverso i provvedimenti sopra indicati mettendo in evidenza che il calc.MANUZZI, dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione "ha guadagnato velocemente gli spogliatoi di corsa" e non ha offeso nessuno, tantomeno l'arbitro. Quanto ai due dirigenti assicura che entrambi hanno collaborato attivamente e sinceramente con l'arbitro e non devono essere considerati dei capri espiatori, chissà per quali altri motivi. Chiede una riduzione delle sanzioni.
La Commissione,
- premesso che la parte del ricorso riguardante i dir.MANUZZI e MONTALTI non può essere presa in esame in quanto verte su provvedimenti non impugnabili, ai sensi dell'art.41 comma 3 lett.b) del C.G.S.("Non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese) e, conseguentemente viene dichiarata inammissibile ;
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il calc.MANUZZI, espulso per doppia ammonizione, nel lasciare il terreno di gioco gli indirizzava una frase reiteratamente offensiva,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.MANUZZI ANDREA.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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