COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato di Terza Categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°21 del 06/12/2001 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA RAVEGNANA CALCIO avverso inibizione al 13.12.2001 dir.acc.uff. MONTANARI BRUNO e ammonizione con diffida e ammenda di lire 300.000 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 16 dell’ 8.11.2001 ; gara RAVEGNANA-ENICHEM CALCIO dell’1.11.2001.
COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato di Terza Categoria - 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°21 del 06/12/2001 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA RAVEGNANA CALCIO
avverso inibizione al 13.12.2001 dir.acc.uff. MONTANARI BRUNO e ammonizione con diffida e ammenda di lire 300.000 per intemperanze sostenitori
delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 16 dell' 8.11.2001 ;
gara RAVEGNANA-ENICHEM CALCIO dell'1.11.2001.
Il presente ricorso risultando sottoscritto dal sig.MONTANARI BRUNO, Presidente della RAVEGNANA CALCIO, per effetto della inibizione sopra indicata (" inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a
ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell' ambito federale"), deve ritenersi come direttamente proposto dal dir.acc.uff.MONTANARI per il solo provvedimento a suo carico. Pertanto, la parte riguardante l'ammonizione con diffida e l'ammenda di lire 300.000 a carico della RAVEGNANA CALCIO, non può essere presa in esame e viene dichiarata inammissibile.
Il dir.acc.uff.MONTANARI afferma di non avere in alcun modo tenuto un comportamento minaccioso né tanto meno offensivo nei confronti del direttore di gara. Ammette che vi è stato uno scambio di " battute" con l'arbitro e questi prese la decisione di espellerlo ; il dir.acc.uff.MONTANARI " però non si permise, contrariamente a quanto addebitatogli, assolutamente di avere un comportamento minaccioso". Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- dato atto che il dir.acc.uff.MONTANARI, che aveva fatto richiesta di essere sentito ed era stato invitato, ha comunicato che, per impegni di lavoro, non avrebbe potuto essere presente all'odierno dibattimento ;
- visti gli atti ufficiali ;
- considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito : 1) di avere allontanato dal terreno di gioco il dir.acc.uff. e add.serv.ord.sost.MONTANARI che, in occasione di un richiamo, gli aveva rivolto una frase ironica ; 2) che lo stesso, indugiando oltremodo nell'abbandonare il terreno di gioco, gli indirizzava frasi offensive e minacciose ; di poi, posizionatosi davanti agli spogliatoi reiterava le esternazioni ; 3) che al termine della gara, il dir.acc.uff. MONTANARI, presentatosi nello spogliatoio dell'arbitro, gli rivolgeva ancora frasi offensive,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la inibizione al 13.12.2001 del dir.acc.uff.MONTANARI BRUNO, ferma restando l'ammenda a carico della RAVEGNANA CALCIO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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