COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato di Terza Categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°23 del 20/12/2001 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it D ELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA ENICHEM CALCIO RAVENNA avverso squalifica per 3 giornate calc.LAGHI ANDREA e inibizione al 27.12.2001 dir.acc.uff.AMADORI ROBERTO e mass.IUZZOLINO GABRIELE ; delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 20 del 6.12.2001 ; gara ENICHEM-ATLAS S.STEFANO dell’1.12.2001.

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato di Terza Categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°23 del 20/12/2001 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it D ELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA ENICHEM CALCIO RAVENNA avverso squalifica per 3 giornate calc.LAGHI ANDREA e inibizione al 27.12.2001 dir.acc.uff.AMADORI ROBERTO e mass.IUZZOLINO GABRIELE ; delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 20 del 6.12.2001 ; gara ENICHEM-ATLAS S.STEFANO dell'1.12.2001. L'ENICHEM CALCIO RAVENNA ricorre avverso i provvedimenti sopra indicati mettendo in evidenza : 1) che il calc.LAGHI, nel momento in cui lasciava il terreno di gioco a seguito di sostituzione, sentendo che l'arbitro aveva rivolto una parola offesiva ad un suo compagno di squadra a terra "si è permesso di dire che non si offendono i giocatori per nessuna ragione. A quel punto l'arbitro gli riferiva di ritenersi espulso". Egli usciva senza pronunciare alcuna bestemmia ; 2) i dirigenti IUZZOLINO e AMADORI "dopo aver bussato e sentito il permesso di entrare hanno chiesto le distinte con gli squalificati. Anche in questo caso l'arbitro li ha mandati via in malo modo". Si rimette alle decisioni della C.D. La Commissione, - premesso che la parte del ricorso riguardante il dir.acc.uff.AMADORI ed il mass. IUZZOLINO non può essere presa in esame in quanto verte su provvedimenti non impugnabili, ai sensi dell'art.41 comma 3 lett.b) del C.G.S.("Non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese), parte che, conseguentemente viene dichiarata inammissibile ; - visti gli atti ufficiali ; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, escludendo dianzi tutto di aver rivolto offese a giocatori dell'ENICHEM CALCIO RAVENNA, ha ribadito che il calc.LAGHI, in precedenza ammonito per aver proferito espressioni blasfeme, mentre usciva dal terreno di gioco a seguito di sostituzione, passandogli accanto gli rivolgeva espressioni offensive, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.LAGHI ANDREA, ferme le inibizioni a carico del dir.acc.uff.AMADORI ROBERTO ed il mass.IUZZOLINO GABRIELE. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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