COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato di Terza Categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°35 del 14/03/02 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA POL.SAN DONATO Avverso squalifica al 21.4.2002 calc.FARISELLI LORENZO e perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 29 del 21.2.2002 gara S.DONATO-MARZABOTTO del 10.2.2002

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato di Terza Categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°35 del 14/03/02 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA POL.SAN DONATO Avverso squalifica al 21.4.2002 calc.FARISELLI LORENZO e perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 29 del 21.2.2002 gara S.DONATO-MARZABOTTO del 10.2.2002 La POL.SAN DONATO, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso i sopra riportati provvedimenti dichiarando che in una azione di gioco fra i calc.Verati(Marzabotto) e FARISELLI(San Donato) iniziava un battibecco piuttosto acceso ancorché non degenerato nello scontro fisico, ed i due allenatori decidevano la sostituzione di entrambi. "Il giocatore Verati si sedeva, poi improvvisamente aggrediva il giocatore FARISELLI, colpendolo con calci e pugni, mentre il FARISELLI medesimo, assolutamente sorpreso, non accennava alla benché minima reazione". Nel frattempo alcuni giocatori del Marzabotto tentavano di aggredire fisicamente l'arbitro. I componenti delle due panchine tentavano di trattenere gli esagitati e di riportare la calma. "Alla luce di tale ricostruzione degli eventi, pare alla scrivente che il provvedimento disciplinare in questione sia fuorviato da una non precisa esposizione dei fatti da parte dell'arbitro o da una loro errata interpretazione". Chiede la convalida del risultato del campo e l'annullamento della squalifica del calc.FARISELLI. La Commissione, - premesso che la parte del ricorso riguardante il risultato della gara non può essere presa in esame in quanto non risulta essere stato inviato in copia alla controparte, né è stata allegata la prova di detto invio (artt.29 comma 5 e 42 comma 1 del C.G.S.), parte che, conseguentemente, visto il comma 9 del citato art.29 del C.G.S., vienedichiarata inammissibile; - visti gli atti ufficiali; - considerato che dal dettagliato referto arbitrale si rileva che il calc.FARISELLI, dopo aver lasciato il terreno di gioco a seguito di sostituzione, veniva colpito da calci e pugni da un giocatore avversario e reagiva, colpendo a sua volta l'avversario con pugni e calci; - ritenuto che il comportamento messo in atto dal calc.FARISELLI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 31.3.2002 la squalifica del calc.FARISELLI LORENZO, ferma restando la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 a carico della POL.S.DONATO.. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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