COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato di Terza Categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°46 del 30/05/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DAL SIG.BULDRINI DANILO-tesserato BARCA RENO avverso squalifica al 2.5.2006 delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 39 del 2.5.2002 gara BARCA RENO-TAP TABB del 21.4.2002

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato di Terza Categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°46 del 30/05/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DAL SIG.BULDRINI DANILO-tesserato BARCA RENO avverso squalifica al 2.5.2006 delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 39 del 2.5.2002 gara BARCA RENO-TAP TABB del 21.4.2002 Il sig.BULDRINI DANILO, che è stato anche sentito di persona, ricorre avverso il provvedimento sopra indicato mettendo in evidenza che dopo la concessione di un calcio di rigore alla squadra avversaria, alcuni giocatori del BARCA RENO circondavano l'arbitro e l'arbitro era oggetto di sputi e veniva colpito da un pugno al collo. "Su segnalazione di un giocatore avversario l'arbitro, nella redazione del referto, ha indicato il sottoscritto quale autore degli sputi e del pugno.Quanto esposto dall'arbitro nel referto, per quanto in completa buona fede, non è minimamente attendibile, poiché avvenuto de relato, sulla base di indicazioni fornite da giocatori avversari che, nella contingente esagitazione, potrebbero aver indicato il sottoscritto solo per ritorsione dovuta a fatti pregressi". Ancorché autore di contestazioni nei confronti dell'arbitro, dichiarando la sua completa estraneità agli atti compiuti a danno del direttore di gara, chiede in via principale l'annullamento della sanzione e, in via subordinata, la riduzione del periodo di squalifica. Chiede altresì un confronto con l'arbitro. La Commissione, - premesso che non viene presa in considerazione la richiesta di un confronto con l'arbitro, in quanto non consentito dall'art.30 comma 4 del C.G.S.; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato che non appena ricevuto il pugno fra il collo e la spalla si è immediatamente girato ed ha distintamente visto il calc.BULDRINI che ritraeva il braccio e contemporaneamente gli indirizzava due sputi che lo raggiungevano sul collo e sulla spalla, escludendo di avere percepito indicazioni da parte di giocatori avversari; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 2.5.2006 del calc.BULDRINI DANILO. Dispone per l'incameramento della tassa versata.
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