COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°33 del 28/02/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.TAVERNA MONTECOLOMBO avverso squalifica al 31.12.2002 calc.PARLANI ANDREA delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 30 del 24.1.2002 ; gara SANT’ERMETE BORGHI-TAVERNA MONTECOLOMBO del 19.1.2002.

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°33 del 28/02/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.TAVERNA MONTECOLOMBO avverso squalifica al 31.12.2002 calc.PARLANI ANDREA delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 30 del 24.1.2002 ; gara SANT'ERMETE BORGHI-TAVERNA MONTECOLOMBO del 19.1.2002. L'U.S.TAVERNA MONTECOLOMBO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento richiamandosi al fatto che il calc.PARLANI ha dichiarato di essersi avvicinato a fine gara all'arbitro per stringergli la mano, ma questi gli ha fatto un gran sorriso e lo ha preso in giro. "Non ci ho più visto, sostiene il calciatore. Lo so ho sbagliato a gettargli il pallone in faccia e a dargli quel buffetto sulla testa , dovevo solo prenderlo a male parole". "Da parte nostra possiamo aggiungere che, essendosi i fatti svolti al centro del campo di gioco, da spettatori inermi abbiamo visto un pallone in rapido movimento e di un gesto scomposto da parte del ragazzo a colloquio con l'arbitro, con conseguente arresto di marcia del direttore di gara, in cammino verso gli spogliatoi, essendo la gara terminata per far notare ad alcuni giocatori che si trovavano attorno a lui, che cosa era successo". Considerato che l'episodio è stato uno sfogo istintivo momentaneo dato dallo stato nervoso del ragazzo, che era reduce da un grave infortunio, dopo un anno e mezzo di sosta, chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali ; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che il calc.PARLANI ANDREA, a fine gara, provenendo da tergo, gli buttava il pallone in faccia, lo colpiva con uno schiaffo dietro la nuca e, davanti allo spogliatoio, gli indirizzava una frase offensiva, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 31.12.2002 del calc.PARLANI ANDREA. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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